FONDO PENSIONE DIRIGENTI GRUPPO ENI

Come contribuire

Gli accordi sindacali tra Eni e il Coordinamento nazionale delle RSA Dirigenti Eni stabiliscono il contributo che le Imprese Associate (Eni S.p.A. e Società controllate) e i relativi Iscritti in servizio versano annualmente al Fondo.
Il contributo è espresso in percentuale alla retribuzione globale annua di ciascun iscritto entro massimali definiti dagli stessi accordi.

Nella tabella seguente sono riportate, con riferimento ai Dirigenti di Eni S.p.A. e delle Società controllate, le percentuali di contribuzione per il lavoratore e il datore di lavoro in relazione all'anno di occupazione.(1)

Quota TFR

Contributo (2)

Decorrenza e periodicità

Lavoratore

Datore di lavoro

Lavoratori già occupati
al 28.04.1993

4% della retribuzione o
100% del TFR (3)

3% (4)

6% (4)

I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.

Lavoratori occupati
dopo il 28.04.1993
ma ante 01.01.1996

100% del TFR

3% (4)

6% (4)

Lavoratori occupati
dal 01.01.1996

100% del TFR

3; 4% (4)

6; 7% (4)

(1) Si tratta delle percentuali definite dall’Accordo tra Eni S.p.A. e RSA Dirigenti Eni del 10 novembre 2025, che ha decorrenza dal 1° ottobre 2025. Per i Dirigenti di società non più appartenenti al Gruppo Eni, le aliquote di contribuzione possono variare in relazione agli specifici accordi tra le singole società e le rispettive RSA.

(2) In percentuale della retribuzione globale annua.
Fanno parte delle retribuzioni globali su cui calcolare la contribuzione dovuta al Fondo i seguenti elementi retributivi:

  • Retribuzione annua lorda (al 1° gennaio dell'anno di contribuzione o alla data di iscrizione se in corso d'anno);

  • Incentivo monetario annuale lordo (eventualmente erogato nell'anno precedente);

  • Incentivo monetario differito lordo (eventualmente erogato nell'anno precedente);

  • Valore dell'eventuale fringe benefit "autovettura a uso promiscuo" (assoggettato nell'anno precedente).

Il massimale della retribuzione globale da prendere a riferimento per il calcolo del contributo è rispettivamente pari a € 200.000 sia per i Vecchi Iscritti che per i Nuovi Iscritti.
Sono considerati Vecchi Iscritti, i titolari di una posizione pensionistica complementare costituita entro il 28.04.1993 sempreché conservata. Sono considerati Nuovi Iscritti, i titolari di una posizione pensionistica complementare costituita dopo il 28.04.1993.

In caso di iscrizione al Fondo o di eventuale variazione della percentuale di contribuzione in corso d'anno, viene operato il riproporzionamento per dodicesimi dei limiti di massimale sopra riportati, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni.

(3) I Nuovi Iscritti, che risultano già occupati al 28.04.1993, devono versare una quota pari al 4% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, oppure, il 100% del TFR maturato. I Vecchi Iscritti possono versare 0% o 50% o 100% del TFR maturato.

(4) Il 3% è la misura minima del contributo da parte dell'iscritto per avere diritto al contributo minimo del datore di lavoro del 6%.
Per i Nuovi Iscritti con prima occupazione dal 01.01.1996, è consentito, su base volontaria, di superare il 3% con un contributo addizionale pari all'1% per un totale del 4% a carico del lavoratore e del 7% a carico del datore di lavoro.

L'opzione espressa sarà tacitamente confermata per l'anno successivo in assenza di diversa esplicita indicazione da parte dell'Iscritto.
L'Iscritto può effettuare versamenti contributivi aggiuntivi con periodicità mensile o una tantum.
La misura di contribuzione, scelta dall'iscritto al momento dell'adesione, nei parametri consentiti dalla propria categoria di iscrizione, può essere successivamente variata.
Per i familiari fiscalmente a carico la contribuzione è stabilita dall'iscritto stesso.

Contribuzione volontaria aggiuntiva

L'iscritto è libero di incrementare la contribuzione minima stabilita a proprio carico dagli accordi sindacali. Il contributo aggiuntivo potrà essere versato:
Mensilmente, per un importo di € 100 (minimo) o multipli di € 100;
"Una tantum", per un importo di € 3.000 (minimo) incrementabile di € 1.000 o multipli di € 1.000.

Prosecuzione volontaria

L'iscritto può decidere di proseguire la contribuzione al FOPDIRE anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.