FONDO PENSIONE DIRIGENTI GRUPPO ENI

Quali prestazioni eroga

PRESTAZIONI PRIMA DEL PENSIONAMENTO

Anticipazioni

L'iscritto può richiedere anticipazioni sulla posizione individuale maturata per le seguenti causali:

Causali ammesse

Decorrenze e massimali

1

Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche

Quando: in qualsiasi momento
Quanto: fino a un massimo del 75% della posizione individuale maturata

2

Acquisto e ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli

Quando: decorsi 8 anni di iscrizione
Quanto: fino a un massimo del 75% della posizione individuale maturata

3

Ulteriori esigenze generiche

Quando: decorsi 8 anni di iscrizione
Quanto: fino a un massimo del 30% della posizione individuale maturata

La percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale dell'iscritto e, conseguentemente, le prestazioni che potranno essere erogate in seguito. Le anticipazioni percepite dall'iscritto possono comunque essere reintegrate successivamente.

Per maggiori informazioni vedi "Documento sulle Anticipazioni" disponibile nella sezione "Documentazione" del sito web del Fondo.

Riscatto

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al FOPDIRE (ad esempio: cessazione del rapporto di lavoro con Eni S.p.A. o società da essa controllata, cambio contratto). l'iscritto può esercitare il diritto di riscatto della posizione individuale maturata alle seguenti condizioni:

1

Fino al 50%, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

2

Fino al 100%, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.

3

Fino al 100%, nei casi diversi dai precedenti di cui al D. Lgs. 252/2005, art. 14, comma 5.

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al FOPDIRE, l'iscritto potrà, in alternativa al riscatto:

  • trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione a una nuova attività lavorativa, come di seguito precisato;

  • mantenere la posizione individuale maturata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

Trasferimento ad altri Fondi

  • L'iscritto ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale presso un'altra forma pensionistica:

  • dopo due anni di iscrizione al Fondo;

  • in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, indipendentemente dall'anzianità di iscrizione.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

La RITA rappresenta una prestazione consistente nell'erogazione frazionata della totalità o di una parte della posizione previdenziale maturata dell'iscritto al Fondo sotto forma di rendita, fino al conseguimento dell'età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

La finalità di tale prestazione è di offrire pertanto un sostegno finanziario agli iscritti che cessino il lavoro prima del raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Per maggiori informazioni vedi "Documento sulla RITA" disponibile nella sezione "Modulistica" del sito web del Fondo.

Beneficiari

Beneficiari delle prestazioni di cui sopra sono i Dirigenti iscritti.

In caso di decesso dell'iscritto prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della RITA, la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

PRESTAZIONI AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO

L'Iscritto al FOPDIRE che abbia maturato i requisiti di accesso alla pensione INPS e almeno cinque anni di iscrizione a una forma di previdenza complementare, può richiedere l'erogazione della prestazione pensionistica complementare.

Le prestazioni pensionistiche complementari possono essere erogate all'Iscritto o al beneficiario da questi designato come segue:

  • interamente in rendita;

  • parte in capitale e parte in rendita.

Per maggiori informazioni vedi sezione "Documentazione sulle Rendite" del sito web del Fondo.